Art. 28.
(Responsabilità).

      1. Nella società professionale a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tutte le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali devono essere svolte da professionisti abilitati secondo l'ordinamento della rispettiva professione.
      2. Questi ultimi, anche se non soci, sono comunque soggetti alla responsabilità extracontrattuale verso il committente e a quella disciplinare per gli atti compiuti nell'esecuzione dell'opera professionale.
      3. In ogni caso la società, per esercitare, deve essere assicurata contro la responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni professionali per un massimale non inferiore a 500.000 euro per sinistro.
      4. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 30, o fino a quando non sia stata attuata presso il

 

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registro delle società professionali di cui all'articolo 11 la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del codice civile.